Abstract

La normativa Europea in materia di qualità dei cibi prevede due livelli di standard: la sicurezza sanitaria e la qualità biologica e geografica. Il regolamento sui regimi di qualità non definisce criteri qualitativi comuni ma protegge una presupposta unicità dei cibi giustificata da territorio, tradizione e proprietà organolettiche. Attraverso l’analisi di sette disciplinari di produzione, questo articolo vuole discutere se: il territorio di provenienza e le proprietà organolettiche degli alimenti sono criteri sufficienti per definire la qualità dei cibi e se il legame con il territorio sia un criterio sufficiente per considerare le indicazioni geografiche come produzioni sostenibili per l’ambiente. La ricerca socio-giuridica deve studiare da un lato quali sono le categorie dei cibi certificati e in quali sistemi produttivi si trovino e dall’altro lato, se i simboli certificatori permettano ai consumatori di riconoscere i prodotti di qualità superiore.

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