Il principio di non respingimento è uno degli strumenti più rilevanti del diritto internazionale per la protezione dei migranti. Per comprendere l'ampiezza della sua applicazione e i problemi legati al principio di non respingimento, è tuttavia opportuno analizzare le varie categorie di migranti per capire chi può ricevere questa protezione. Questo processo di analisi delle categorie, inoltre, evidenzia la presenza di altre difficoltà nell'attuazione generalizzata delle garanzie per i migranti. Infatti, non tutti i trattati si applicano a tutti i tipi di migranti. Anche la Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, come dice il nome, si riferisce solo ai rifugiati. In particolare, l'articolo 1 della Convenzione definisce "rifugiato" la persona che "per fondato timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel Paese"; Pertanto, le sue protezioni - compresa quella data dal principio di non respingimento, stabilito dall'articolo 33 - garantiscono solo questa specifica categoria di migranti; categoria legata - come già detto - ad una lista chiusa di possibili cause di persecuzione. Altri ostacoli ad un'attuazione armonizzata del principio di non respingimento si trovano anche nelle differenze tra i trattati che lo definiscono. Nella sua prima definizione, nella Convenzione di Ginevra allo status di rifugiato del 1951, il principio vieta agli Stati membri di "espellere o rimpatriare ("refouler") un rifugiato in qualsiasi modo alle frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle opinioni politiche" (Convenzione di Ginevra allo status di rifugiato, art. 33). L'esistenza di varie definizioni e la loro inadeguatezza a modelli migratori reali creano difficoltà nell'attuazione del principio stesso. In questo senso, uno dei maggiori problemi nello scenario attuale è quello dato dall'applicazione del principio agli afflussi massicci. Questo termine si riferisce a quelle migrazioni caratterizzate dall'arrivo su una frontiera internazionale di un gran numero di persone con un ritmo rapido e dall'incapacità dello Stato di accoglienza di rispondere adeguatamente all'arrivo dei migranti (in particolare, le procedure individuali di asilo non sono sufficienti per far fronte all'elevato numero di migranti). Diversi strumenti internazionali forniscono un'ampiezza diversa del campo di applicazione del principio; gli organi di controllo che controllano l'attuazione del principio hanno livelli di efficacia diversi. L'incertezza è ancora più ampia in considerazione dei nuovi movimenti migratori, come gli afflussi massicci; gli Stati approfittano quindi di questa situazione per non applicare il principio di non respingimento e l'altra protezione per i migranti. Detto questo, è impellente raggiungere una visione dottrinale più condivisa su questo tema, al fine di cooperare con la giurisprudenza per stimolare gli Stati verso una maggiore protezione dei migranti.