Abstract

Si pubblica un’epigrafe funeraria da Iasos, frammentaria, che contiene, come non di rado accade, il divieto esplicito di seppellire chi non sia stato designato dal fondatore della tomba; essa prescrive che chi dovesse violare tale indicazione dovrà versare al fisco imperiale 10 libbre d’oro. La sanzione è molto più alta di quelle normalmente documentate in analoghe iscrizioni tanto da Iasos quanto da altre località, ma coincide con quella stabilita contro chi sia col­pevole di spoliazione degli edifici funebri o manchi di rispetto a chi vi è sepolto in una cos­tituzione imperiale di Costanzo II del 357 d.C. (C.Th. 9,17,4). Si avanza dunque l’ipotesi che l’ammontare dell’ammenda si colleghi a quel provvedimento imperiale: fenomeni lin­guistici e paleografia non contraddicono una datazione nel IV (al più tardi V) secolo d.C.

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