Abstract
Si pubblica un’epigrafe funeraria da Iasos, frammentaria, che contiene, come non di rado accade, il divieto esplicito di seppellire chi non sia stato designato dal fondatore della tomba; essa prescrive che chi dovesse violare tale indicazione dovrà versare al fisco imperiale 10 libbre d’oro. La sanzione è molto più alta di quelle normalmente documentate in analoghe iscrizioni tanto da Iasos quanto da altre località, ma coincide con quella stabilita contro chi sia colpevole di spoliazione degli edifici funebri o manchi di rispetto a chi vi è sepolto in una costituzione imperiale di Costanzo II del 357 d.C. (C.Th. 9,17,4). Si avanza dunque l’ipotesi che l’ammontare dell’ammenda si colleghi a quel provvedimento imperiale: fenomeni linguistici e paleografia non contraddicono una datazione nel IV (al più tardi V) secolo d.C.
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