Abstract
Il Codice del Terzo settore ha richiesto agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti degli adempimenti ulteriori rispetto agli enti non confessionali, per poter accedere al Terzo settore. L’approntamento di una disciplina statale unilaterale, scarna sotto molteplici aspetti, ha suscitato innumerevoli difficoltà interpretative e conseguenti dubbi sulla collocazione sistematica dei vari istituti giuridici. In particolare, la richiesta diretta agli enti religiosi di costituire un patrimonio destinato, senza ulteriori specificazioni a riguardo da parte della legge, induce ad effettuare delle disquisizioni sulla natura del vincolo patrimoniale, oltre che sulla perimetrazione delle risorse necessarie a portare avanti un’attività di interesse generale. Ad ogni modo, le analisi, che si rendono necessarie in materia, devono essere condotte in modo tale da preservare la matrice confessionale degli enti ecclesiastici, in sintonia con i principi costituzionali posti a presidio delle Confessioni religiose..
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