Abstract

L’articolo, in modo sintetico, esamina anzitutto gli elementi di novità apportati dalla legge n. 12 del 19 febbraio 2001 recante “Norme per agevolare l’impiego di farmaci oppiacei nella terapia del dolore”. Sotto il profilo etico la normativa è da accogliere positivamente in una prospettiva personalista nella misura in cui è volta a favorire una solidarietà disinteressata verso il paziente.
 Viene inoltre rammentato che sebbene l’uso di oppioidi possa comportare in alcuni casi l’anticipazione della morte, ciò non deve ostacolare un loro corretto utilizzo se non vi sono altre possibilità di intervento, se l’entità delle sofferenze è proporzionata al rischio e se l’intenzione di chi agisce è determinata dall’unico scopo di sedare il dolore, senza volere in alcun modo procurare la morte.
 Parimenti, si ricorda che è tollerabile che alla terapia del dolore possa conseguire una minore lucidità fino alla perdita di coscienza, ma solo dopo aver dato al malato la possibilità di adempiere i suoi doveri morali, familiari e religiosi, e nei casi in cui la sofferenza sia veramente grave ovvero si presenti in modo violento e insopportabile.

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