Abstract

L’autorizzazione della commercializzazione, in Italia, del Norlevo - prodotto a base di levonorgestrel - come contraccettivo d’emergenza (Decreto AIC/UAC n. 510/2000 del 26.09.2000) ha sollevato un intenso dibattito sul comportamento del medico che non vuole prescrivere per ragioni deontologiche ed etiche, sostanze che possano ostacolare il proseguimento dello sviluppo del concepito. Ci si chiede, inoltre, se questa decisione possa rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 9 della Legge 194/78 in materia di obiezione di coscienza.
 Per dare una risposta a questo interrogativo, è stato necessario studiare, innanzitutto, il meccanismo di azione del levonorgestrel: solo qualora si fosse riscontrata la possibilità di un effetto abortivo, sarebbe stato possibile appellarsi alla suddetta legge. Poiché si è giunti alla conclusione che, accanto all’unico effetto contraccettivo (inibizione/ritardo dell’ovulazione) dimostrato, sono presenti anche e soprattutto effetti in fase post-fertilizzazione, è stata presa in esame la riflessione giuridica in materia.
 Alla luce dell’ordinamento italiano e delle decisioni della Corte Costituzionale, il rifiuto di prescrivere/somministrare il Norlevo rientra nelle previsioni dell’art. 9 della Legge 194/78, ma anche qualora questo non venisse riconosciuto, si rende sempre configurabile - a fronte del bene “vita umana” - anche una sorta di “clausola di coscienza” in base alla quale il medico ha diritto ad agire secondo i propri convincimenti interiori.

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