- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26100
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Julius Kirshner
Lo studio si concentra su un consilium del giurista perugino Onofrio Bartolini, intervenuto in una disputa tra la località di Castiglione e la città di Arezzo negli anni Settanta del Trecento. Al centro della questione vi è il caso di una donna di Castiglione, andata in sposa ad un cittadino di Arezzo, mantenendo però la proprietà di un immobile nella sua città d’origine. Castiglione sostiene che tale immobile sia soggetto alla sua tassazione e debba versare a Castiglione l’imposta diretta (libra), mentre Arezzo replica che, a seguito delle nozze, la donna ha perduto la cittadinanza castiglionese, divenendo aretina, con la conseguenza che le sue proprietà sono ora soggette alla libra del Comune di Arezzo. Bartolini, seguendo i principi formulati da Bartolo sulla cittadinanza della mulier alibi nupta, conclude che la giurisdizione in materia di imposizione fiscale rimanga a Castiglione, ove la donna conserva la propria cittadinanza.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26106
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Stefania Salvi
La storia della maternità e del baliatico costituisce un argomento di enorme rilievo, estremamente ampio e caratterizzato da molteplici prospettive, su cui, nei decenni passati, si sono sviluppate numerose indagini storiche, demografiche, sociologiche e antropologiche. Il versante storico-giuridico, sinora meno studiato, investenondimeno una serie di profili di grande interesse.Non sarà, pertanto, inutile tentare un primo approccio ricostruttivo dal punto di vista storico-giuridico, incentrato sulle peculiarità della Lombardia di antico regime. In questo contesto la problematica dell’abbandono infantile, che in età moderna toccò punte elevatissime, e quella, strettamente connessa, del baliatico, gratuito e mercenario, da secoli erano gestite attraverso un efficiente sistema di assistenza, offerta dalle istituzioni caritative cittadine e, in particolare, dall’Ospedale Maggiore di Milano, in cui, nel XVIIIsecolo, si ingerì l’assolutismo illuminato asburgico.Nelle pagine che seguono si inquadrerà dapprima il fenomeno del baliatico attraverso i secoli, ripercorrendo, a partire dall’età antica, alcune voci della corposa letteratura medico-filosofica favorevole all’allattamento materno e fortemente critica in merito alla prassi di ricorrere a una nutrice, per poi focalizzare l’attenzione sull’ambiente lombardo di antico regime, ove la normativa dell’Ospedale Maggiore, insieme a quella emanata, nel corso del Settecento, dal governo viennese, regolamentò con precisione il baliatico destinato agli esposti della città e del Ducato.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26089
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Loredana Garlati + 1 more
Questo numero speciale è dedicato a Gigliola di Renzo Villata: un piccolo omaggio in occasione del suo 80° compleanno.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26093
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Giovanni Chiodi
Il saggio contiene un’analisi giuridica delle tesi affermate dal vescovo Juan Bernal Díaz de Luco nella sua opera più celebre, la pionieristica Practica canonica criminalis pubblicata nel 1543. Partendo da una ricostruzione biografica della personalità del suo autore, nel contesto storico della Controriforma di cui egli fu uno dei più accreditati protagonisti, si compie una prima indagine sulla struttura dell’opera, le fonti e il metodo del giurista sivigliano e si approfondiscono alcune delle tematiche svolte nel suo libello, concentrandosi in modo particolare sulla discussione intorno alle pene di alcuni crimini e su determinati problemi processuali: la tortura dei chierici, l’interrogatorio del reo con giuramento de veritate, l’ammissibilità della testimonianza dei laici riguardo ai chierici. Dall’analisi emerge che il Dr. Bernal, come Díaz de Luco era anche denominato, si distingue sia per la tendenza a difendere e conservare i privilegi processuali dei chierici, sia perla severità e il rigore con cui, in pieno riformismo erasmiano, egli modella la risposta punitiva della Chiesa nei confronti dei crimini dei chierici. Da questo punto di vista Díaz de Luco può essere considerato un abile difensore dei diritti dei chierici, ma anche uno strenuo riformatore dei costumi del clero.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26094
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Cristina Danusso
Il saggio, ambientato nel tormentato e confuso periodo successivo alla caduta del fascismo, si articola in due parti: nella prima si ricostruisce il coinvolgimento di Filippo Vassalli, eminente professore e stimatissimo avvocato, nelle vicende epurative dell’Università di Roma. Dopo aver rifiutato l’incarico di membro del Comitato di risanamento dell’Ateneo, Vassalli fu inserito nella lista degli epurandi e deferito dall’Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo alla Commissione di epurazione del personale universitario. Con un’accurata e puntuale memoria, egli dimostrò l’infondatezza delle accuse che gli venivano rivolte e venne prosciolto.Nella seconda parte del saggio si esamina, invece, il lungo percorso attraverso il quale Vassalli, inizialmente da solo, difese i senatori dichiarati decaduti dall’Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, e cercò di riabilitare persone che considerava degne di stima e di rispetto, in nessun modo paragonabili ai gerarchi fascisti.Dichiarando apertamente di voler evitare ogni polemica di tipo politico, si tenne strettamente aderente alle categorie giuridiche e, sul presupposto che la sanzione imposta ai senatori avesse carattere penale, imperniò i primi sei ricorsi sull’art. 528 cpp che ammetteva «in ogni tempo» il ricorso straordinario alla Cassazione a Sezioni Unite contro le sentenze di condanna dei giudici speciali. Le Sezioni Unite penali, con ordinanza 15 gennaio 1946, li dichiararono inammissibili, senza però chiudere del tutto la possibilità di controllo giudiziario in sede diversa. I nuovi scenari, aperti dall’eccezionale vicenda giudiziale, attrassero l’attenzione di parecchi giuristi di spicco e nacque un vivacissimo dibattito.Nel periodo successivo, non pochi furono i mutamenti del contesto politico e giuridico: al dominio della sinistra radicale si era andato gradualmente sostituendo quello del centro democratico e, dopo gli eccessi dell’«epurazione selvaggia», si era imboccata la strada della pacificazione civile.Vassalli riprese l’iniziativa in difesa di un buon numero di senatori. Questa volta anche altri avvocati si attivarono e presentarono ricorsi alle Sezioni Unite civili. Tutti fecero perno sull’art. 362 cpc, che ammetteva il ricorso per cassazione «in ogni tempo» contro le sentenze di un giudice speciale per motivi attinenti alla sua giurisdizione. Con un solo voto di maggioranza, nella sentenza 9 giugno – 9 luglio 1946, gli alti magistrati accolsero il motivo di ricorso basato sull’eccesso di potere compiuto dall’Alta Corte. Tutte le ordinanze impugnate furono pertanto cassate senza rinvio per difetto assoluto di giurisdizione del giudice speciale che le aveva emanate.La sentenza suscitò la reazione di colui che aveva presieduto l’Alta Corte, il giudice Lorenzo Maroni, che, in un articolo su “La Giustizia Penale”, affermò di aver agito nel solo interesse della Nazione, «per superiori esigenze di politica interna ed estera» e sostenne che le ordinanze di decadenza emesse dall’Alta Corte, costituendo «esercizio di una potestà esplicata nella sfera costituzionale per fini decisamente politici», erano sottratte a qualsiasi sindacato dell’autorità giudiziaria. La prospettiva in cui il magistrato si poneva, di opportunità politica, era molto lontana da quella rigorosamente giuridica di Vassalli.Dopo la sentenza delle Sezioni Unite civili, vennero presentati altri ricorsi, con esiti non sempre favorevoli: i magistrati, infatti, ritennero che le ordinanze di decadenza motivate dall’adesione alla Repubblica di Salò, cioè «al governo di tradimento nazionale e di guerra civile», fossero pienamente valide, in quanto contenenti un addebito specifico e di rilevante gravità, e rigettarono i ricorsi.Nonostante quest’ultima parziale sconfitta, Vassalli aveva dimostrato che anche in circostanze eccezionali e nel generale disorientamento in cui versava l’Italia postfascista, le ragioni della politica dovevano rimanere incardinate ai solidi punti di riferimento che solo il diritto poteva fornire, perché la riedificazione delle istituzioni democratiche non poteva prescindere dai basilari principi della convivenza civile.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26103
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Annamaria Monti
All’emergere del capitalismo industriale e finanziario tra otto e novecento, a fronte dell’espansione del commercio internazionale grazie ai progressi della tecnica, l’esigenza di tutelare la proprietà privata nella guerra marittima si lega a ragioni economiche, giuridiche e politiche. I giuristi occidentali, in uno sforzo corale, animano il dibattito in seno alle istituzioni – in particolare all’Institut de droit international – e nelle aule universitarie. Attraverso studi, scritti e partecipazione politica attiva, in molti argomentano a favore della libertà di commercio e della tutela della proprietà privata, nello sforzo di indicare vie per l’abolizione, ovvero per una migliore regolamentazione del diritto di preda marittima; per una supervisione del controllo dei commerci via mare; per la disciplina del contrabbando di guerra. Gli auspici di rado si traducono in esiti concreti, scontrandosi con inveterati usi e prassi. In particolare, il saggio si sofferma sul punto di vista informato, pragmatico e disincantato ad un tempo di Tullio Giordana (1877-1955), giurista di formazione, giornalista pubblicista e scrittore di professione.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26109
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Alberto Sciumè
Lo scritto mette al centro il contributo dei redattori della rivista “Cronache Sociali” all’individuazione del modello personalistico quale base del nuovo ordine politico e sociale dell’Italia repubblicana. Premessa l’osservazione che gli studi recenti sulla nascita delle istituzioni repubblicane e sopra i suoi artefici si caratterizzano per la prevalenza attribuita al confronto tra il dato dell’esperienza del periodo costituente e quello odierno, l’articolo considera i decisivi riferimenti dei fondatori della rivista al pensiero di Jacques Maritain ed a quello di Emmanuel Mounier. Viene quindi data evidenza dell’esistenza di differenti visioni personaliste tra le diverse forze politiche coinvolte nella fase costituente della Repubblica. Tale pluralismo rappresenta il dato fondamentale e decisivo della Costituzione, grazie al quale, sino agli anni Novanta del secolo ventesimo, si sono confrontati modelli diversi di società civile e di società politica, mantenendo un riferimento, sempre più debole ma persistente, al fondamento personalista. Il periodo successivo, sino ad oggi, è segnato dalla progressiva affermazione del paradigma individualista.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26108
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Mathias Schmoeckel
Die Flucht vor ungerechter Inhaftierung und Folter wurde in der Rechtsgeschichte nur selten als schlaue Rettung des eigenen Lebens gesehen. Trotz Matthäus 10.23 durften Christen nicht fliehen, wenn ihr Glaube deswegen als schwach angesehen wurde. Im Ius Commune wurde die Flucht als ein Indiz angesehen, das schon fast wie ein Eingeständnis der Schuld wirkte. Spanische Juristen versuchten, das Zugriffsrecht des Monarchen auf Leib und Leben des Inhaftierten zu bestimmen. Spät erst entstanden naturrechtlich begründete Lehren, wonach man sich retten dürfe. Dies ist bis heute nicht allgemein zugestanden.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26128
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Claudia Storti
Quanto la storia del notariato può servire per affrontare lo studio del documento notarile o viceversa quanto lo studio del documento può servire allo studio del notariato?Il tema è stato ampiamente studiato sia dagli storici del diritto sia dagli specialisti delle tante discipline coinvolte nell’approfondimento della materia delle carte e dei lor redattori (storia del ceto, storia del documento, paleografia e scrittura, diplomatica) con ricerche ora di carattere generale ora mirate all’analisi di particolari aree ora con riguardo a specifici spazi temporali. Nonostante la frammentarietà della documentazione, si è così fatto luce sia sulla storia delle carte e del notariato, sia su innumerevoli varianti dovute alle diversità sociali e organizzative di singoli ambienti in determinati periodi.Per quanto concerne l’alto medioevo, ritengo che qualche ulteriore indicazione possa essere desunta dalla sequenza cronologica degli editti longobardi e delle leggi del regno italico. Questi testi, oltre, a prescrivere le regole per il compimento di specifici atti giuridici e per la redazione delle relative carte, ne indicavano i responsabili della corretta applicazione. L’esame di tali norme ci aiuta anche a comprendere quali preoccupazioni movessero, nei singoli momenti storici, i legislatori e quale fosse il loro intento:innanzitutto, garantire la corrispondenza alla legge e l’effettività delle carte ed evitare il più possibile l’insorgere di controversie tra le parti coinvolte e prevenire controversie giudiziarie o facilitarne la soluzione.Il riconoscimento, avvenuto soltanto nel XII secolo, della fides di coloro che scrivevano le carte in quanto titolari di quello che noi definiamo come un ufficio pubblico fu l’esito nonscontato e forse non previsto di un cammino lentissimo nel quale fu prevalente il tentativo dei legislatori di contrastare comportamenti perversi o ripensamenti comunque contrariagli impegni assunti di coloro che volevano negare o aggirare l’efficacia di quelle scritture, talora da loro stessi commissionate. È da questa prospettiva che si potrebbe, dunque, prendere avvio per analizzare il ‘doppio binario’ dei legislatori e i presupposti normatividi un secolare percorso attraverso l’ideazione e la standardizzazione dei requisiti sia di alcuni atti giuridici, sia dell’attività di coloro che ne scrivevano le carte.Da storico del diritto ho scelto, per così dire, di ricominciare da capo per ripercorrere in prospettiva cronologica la successione delle leggi dei regni longobardo e italico mettendo in connessione le prescrizioni relative ai requisiti di carte concernenti specifici attigiuridici con la disciplina dell’attività di coloro che erano incaricati di scriverle. Proprio nel riflettere sulla sequenza di tali disposizioni e della loro ratio, è possibile tracciare un itinerario tra questioni e contesti per individuare la ricorrenza di specifici campi di tensione tra i governanti, i redattori dei documenti e i loro ‘clienti’, originati, secondo ilegislatori, da uno dei maggiori problemi del diritto vivente ossia da una generalizzataassenza di quella che noi chiamiamo buona fede.
- Research Article
- 10.54103/2464-8914/26098
- Oct 9, 2024
- Italian Review of Legal History
- Loredana Garlati
Nel 1946, in Italia le donne votarono per la prima volta e parteciparono all’elezione dei membri dell’Assemblea Costituente. Furono 21 le donne elette e tutte diedero un contributo determinante nella stesura della nostra Carta. Il saggio indaga sulla nascita del secondo comma dell’art. 29, in cui si sancì il principio di parità tra i coniugi ponendo fine a secoli di asimmetrie. Nilde Iotti, Angela Guidi Cingolani, Maria Maddalena Rossi, Nadia Gallico Spano furono solo alcune delle protagoniste che fronteggiarono le perplessità dei loro colleghi maschi e la loro difesa dello status quo: una famiglia organizzata gerarchicamente, con un marito a capo della compagine domestica. Quell’art. 29 attese fino al 1975 per trovare effettiva attuazione nella riforma del diritto di famiglia, ma grazie anche a quelle donne, che superarono divisioni politiche e ideologiche per una battaglia comune a favore del miglioramento della condizione femminile, si scrisse un pezzo significativo della nostra storia.