Recensione a James Gordley, “The Eclipse of Classical Thought in China and in the West”, Cambridge 2022

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Il libro che presentiamo è il frutto di un lungo lavoro compiuto da uno studioso ben noto e di alto profilo, autore di monografie ed opere di sintesi dedicate alla storia del diritto occidentale ed alla comparazione giuridica. Tre sono i fili principali di cui è intessuta la ricerca che porta il titolo sopra indicato: una storia del pensiero giuridico di ispirazione confuciana della Cina classica e moderna, un confronto con le vicende del pensiero giuridico occidentale nel quale si ravvisano inattesi parallelismi tra le due storie d’Oriente e d’Occidente, in terzo luogo una serie di riflessioni sull’auspicato ritorno a quella che l’autore definisce la concezione classica di entrambe le tradizioni.

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Carte e notai nelle legislazioni del Regnum Langobardorum e del Regnum Italiae. Qualche riflessione su un tema controverso
  • Oct 9, 2024
  • Italian Review of Legal History
  • Claudia Storti

Quanto la storia del notariato può servire per affrontare lo studio del documento notarile o viceversa quanto lo studio del documento può servire allo studio del notariato?Il tema è stato ampiamente studiato sia dagli storici del diritto sia dagli specialisti delle tante discipline coinvolte nell’approfondimento della materia delle carte e dei lor redattori (storia del ceto, storia del documento, paleografia e scrittura, diplomatica) con ricerche ora di carattere generale ora mirate all’analisi di particolari aree ora con riguardo a specifici spazi temporali. Nonostante la frammentarietà della documentazione, si è così fatto luce sia sulla storia delle carte e del notariato, sia su innumerevoli varianti dovute alle diversità sociali e organizzative di singoli ambienti in determinati periodi.Per quanto concerne l’alto medioevo, ritengo che qualche ulteriore indicazione possa essere desunta dalla sequenza cronologica degli editti longobardi e delle leggi del regno italico. Questi testi, oltre, a prescrivere le regole per il compimento di specifici atti giuridici e per la redazione delle relative carte, ne indicavano i responsabili della corretta applicazione. L’esame di tali norme ci aiuta anche a comprendere quali preoccupazioni movessero, nei singoli momenti storici, i legislatori e quale fosse il loro intento:innanzitutto, garantire la corrispondenza alla legge e l’effettività delle carte ed evitare il più possibile l’insorgere di controversie tra le parti coinvolte e prevenire controversie giudiziarie o facilitarne la soluzione.Il riconoscimento, avvenuto soltanto nel XII secolo, della fides di coloro che scrivevano le carte in quanto titolari di quello che noi definiamo come un ufficio pubblico fu l’esito nonscontato e forse non previsto di un cammino lentissimo nel quale fu prevalente il tentativo dei legislatori di contrastare comportamenti perversi o ripensamenti comunque contrariagli impegni assunti di coloro che volevano negare o aggirare l’efficacia di quelle scritture, talora da loro stessi commissionate. È da questa prospettiva che si potrebbe, dunque, prendere avvio per analizzare il ‘doppio binario’ dei legislatori e i presupposti normatividi un secolare percorso attraverso l’ideazione e la standardizzazione dei requisiti sia di alcuni atti giuridici, sia dell’attività di coloro che ne scrivevano le carte.Da storico del diritto ho scelto, per così dire, di ricominciare da capo per ripercorrere in prospettiva cronologica la successione delle leggi dei regni longobardo e italico mettendo in connessione le prescrizioni relative ai requisiti di carte concernenti specifici attigiuridici con la disciplina dell’attività di coloro che erano incaricati di scriverle. Proprio nel riflettere sulla sequenza di tali disposizioni e della loro ratio, è possibile tracciare un itinerario tra questioni e contesti per individuare la ricorrenza di specifici campi di tensione tra i governanti, i redattori dei documenti e i loro ‘clienti’, originati, secondo ilegislatori, da uno dei maggiori problemi del diritto vivente ossia da una generalizzataassenza di quella che noi chiamiamo buona fede.

  • Single Book
  • Cite Count Icon 1
  • 10.1017/9781108954709
The Eclipse of Classical Thought in China and The West
  • Jun 9, 2022
  • James Gordley

For centuries, the starting points for serious thought about ethics, justice, and government were traditions founded, in China by Confucius, and in the West by his near contemporary Socrates. In both classical traditions, norms were based on human nature; to contravene these norms was to deny part of one's humanity. The Chinese and Western philosophical traditions have often been regarded as mutually unintelligible. This book shows that the differences can only be understood by examining where they converge. It describes the role of these traditions in two political achievements: the formation of the constitutions of Song dynasty China and the American Republic. Both traditions went into eclipse for similar reasons but with quite different consequences: in China, the growth of absolutism, and in the West, the inability of modern political and ethical thought to defend the most fundamental values.

  • Research Article
  • 10.1007/s12115-025-01147-z
James Gordley, The Eclipse of Classical Thought in China and The West
  • Nov 5, 2025
  • Society
  • Long Cheng

James Gordley, The Eclipse of Classical Thought in China and The West

  • Research Article
  • 10.5406/2327753x.40.2.26
Italians Swindled to New York: False Promises at the Dawn of Immigration
  • Aug 1, 2022
  • Italian Americana
  • Ferdinando Fasce

As Italian authorities on migration studies Lorenzo Prencipe and Matteo Sanfilippo have recently remarked, the history of early Italian migrations to the Americas in the 1870s and 1880s is still a largely uncharted territory (Studi emigrazione. 2019. “Per una storia dell'emigrazione italiana ai tempi di Scalabrini,” LVI:355–79). Thus, this book is a particularly welcome addition to the literature. Tucciarone, an illustrator and the author of astronomical animations that have appeared in dozens of TV documentaries, and Lariccia, a retired teacher and writer, are regular contributors to La Gazzetta Italiana. Their previous book, Coal War in the Mahoning Valley: The Origins of Greater Youngstown's Italians (2019), laid the groundwork for this one. While researching, they came across a series of frauds committed against thousands of Italians in the waning months of 1872 and into the following year. The “swindle” referred to in the title concerns nearly three thousand Italians who entered New York between November 1872 and January 1873 who were defrauded through the fabrications of freelance speculators, ticket brokers, and aggressive steamship lines. Also to blame are the administrative failures of the Italian and American governments, local and national, which were not to be remedied for another quarter of a century (see Sebastiano Marco Cicciò, Il porto di imbarco di Messina: L'ispettorato e i servizi di emigrazione [1904–1929]; rev. in Italian Americana 2017, 35n2:248–52). Long neglected, this story is now rescued from oblivion thanks to painstaking research conducted mostly on obscure and forgotten contemporary local newspapers on both sides of the ocean.Tucciarone and Lariccia present a succinct “Prelude” to the main story through a quick overview of the push (privatization of commons and other feudal properties, heavy taxation, and overpopulation) and pull (the attraction exerted by booming U.S. cities) factors that help explain mass migrations across the Atlantic. The second chapter, comprising almost half the book, provides great detail about the swindle, its perpetrators, and its victims. The latter include about 280 peasants from Campania and Basilicata who in 1872, after being persuaded by unscrupulous shipping dealers from Naples and Turin to leave for Buenos Aires where they had been assured gainful employment in a land of milk and honey, found themselves utterly stranded in New York, with neither money nor assistance and the prospect of being deported due to lack of documentation. The third chapter shows how the techniques of exploitation by which the swindlers carried on their “experiments” in the 1870s were applied on a larger scale in the following decade to meet the American businesses’ desperate search for cheap labor.The rich anecdotal narrative provided by Tucciarone and Lariccia is unfortunately not matched by an adequate command of the vast literature on the larger picture of migration and of the relations between Italy and the United States in the nineteenth century. This serious limitation affects the book, whose bibliography does not exceed a dozen monographs, in terms of context and interpretations. Yet the authors are to be commended for unearthing and putting at our disposal such a treasure trove of materials, which should be further explored in a more scholarly manner.

  • Research Article
  • Cite Count Icon 1
  • 10.22201/iij.24484873e.2007.118.3906
Hacia un sistema integral de protección jurídica de los derechos de los reclusos. Reflexiones a partir del ordenamiento jurídico argentino
  • Jan 1, 2007
  • Boletín Mexicano de Derecho Comparado
  • José Daniel Cesano

Número 118Enero - Abril 2007ISSN 0041 8633 HACIA UN SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE LOS RECLUSOS. REFLEXIONES A PARTIR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARGENTINO José Daniel CESANO* El presente trabajo pretende reflejar el estado actual de la protección de los derechos de los reclusos en el ordenamiento jurídico argentino. Con esta finalidad se parte de la delimitación de aquellos derechos que el interno no pierde como consecuencia de la ejecución de la pena privativa de la libertad, lo que supone el análisis de la garantía de legalidad ejecutiva. Con esto el autor confecciona una tipología de los organismos de control; para lo cual toma en cuenta, por una parte, su alcance (interno y supranacional) y, por otra, los poderes públicos que la practican. De esta manera, se intenta trazar un cuadro actual de dichos controles; sin olvidar la perspectiva diacrónica, indispensable para ponderar el grado de evolución alcanzado. Palabras clave: sistema carcelario, pena, derechos de los prisioneros. * Doctor en derecho y ciencias sociales (Universidad Nacional de Córdoba). Profesor de posgrado en las universidades nacionales de Córdoba (Carrera de Especialización en Derecho Penal), Cuyo (Diplomado en Derecho Procesal Penal) y La Rioja (Diplomado en Ciencias Penales) y en la Universidad Siglo 21 (Diplomado en Derecho Penal Económico). Profesor de la cátedra de Derecho penal I en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta (sede regional Neuquén). Miembro del Comité Científico de "L´Altro Diritto. Centro di Documentazione su Carcere, Devianza e Marginalitá", Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto, Universitá degli Studi di Firenze. Codirector de "Ley, Razón y Justicia". Dirección electrónica: cesano@ciudad.com.ar * Nota: Debido que la traducción es automática podrá ser inexacta o contener errores.

  • Research Article
  • 10.3917/cano.043.0451
ERRERA Andréa, Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII°, il manuale inedito di un inquisitore perugino , coll. Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno. Studi e Testi raccolti da Filippo Liotta, 4, Monduzzi editore, Bologne, 2000, 427 p.
  • Feb 11, 2001
  • L'Année canonique
  • Stéphane Boiron

ERRERA Andréa, Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII°, il manuale inedito di un inquisitore perugino , coll. Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno. Studi e Testi raccolti da Filippo Liotta, 4, Monduzzi editore, Bologne, 2000, 427 p.

  • Research Article
  • 10.14746/cph.1984.36.2.11
Historia prawa we Włoszech
  • Dec 28, 1984
  • Czasopismo Prawno-Historyczne
  • Irena Malinowska-Kwiatkowska

Historia prawa we Włoszech(Uwagi w związku z artykułem Ennio Cortese , Storia del diritto italiano)

  • Research Article
  • 10.30682/aldro2401f
In trasparenza: un confronto tra le filigrane del corpus aldrovandiano delle tavole della Biblioteca Universitaria di Bologna e del ms. 2 della Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma
  • Jul 12, 2024
  • Aldrovandiana. Historical Studies in Natural History
  • Chiara Faia

Il manoscritto 2 della Biblioteca Universitaria Alessandrina fu fatto confezionare tra il 1584 e il 1590 da Ulisse Aldrovandi per Francesco Maria II della Rovere, ultimo duca di Urbino che diventò poi suo mecenate e lo sostenne economicamente nella stampa dell’Ornithologia. Per ricostruire la complessa e misteriosa storia del manoscritto 2, per decenni alimentata solo da ipotesi fantasiose, sono partita da una analisi stratigrafica del manufatto, andando ad esaminare tutte quelle componenti ‘materiali ed oggettive’ legate al suo confezionamento: in particolare la legatura e la sua ornamentazione, la carta e la filigrana e il contenuto. L’analisi e l’identificazione della filigrana del ms. 2 ha portato ad estendere la ricerca all’intero corpus aldrovandiano delle tavole di animali di Bologna. Si presentano i primissimi risultati dello studio fatto ‘in trasparenza’ sulle filigrane bolognesi.

  • Research Article
  • 10.54103/1972-5760/21815
Carne coltivata
  • Dec 5, 2023
  • Sociologia del diritto
  • Roberta Dameno

In questi ultimi mesi, in Italia, il dibattito mediatico sulla cosiddetta carne coltivata ha riempito gli spazi dei mezzi di comunicazione generalisti. Il tema sembra interessare molto non solo l’opinione pubblica, ma anche la politica italiana. L’aspetto interessante, per la sociologia del diritto, riguarda il fatto che a tutt’oggi la produzione e la commercializzazione su larga scala di questo prodotto sono ben lontani da essere realizzate. Inoltre, la ricerca non è ancora stata in grado di realizzare un prodotto con un gusto accettabile e soprattutto con dei costi sostenibili.

  • Research Article
  • 10.21697/pk.2025.68.2.05
Verso un diritto penale dei religiosi?
  • Jun 25, 2025
  • Prawo Kanoniczne
  • Piotr Skonieczny

L’Autore analizza la disciplina della vita religiosa dal punto di vista del diritto penale alla luce della recente riforma del Libro VI CIC/21 di papa Francesco del 2021. L’Autore si chiede se, dopo la riforma del Libro VI del 2021, sia possibile parlare di diritto penale dei religiosi. Il primo dei due articoli è dedicato alle questioni generali. Per quanto riguarda le fonti del diritto penale, l’Autore osserva che la riforma del 2021 non apporta alcuna modifica al riguardo, ma può dare impulso all’introduzione di norme adeguate nei diritti propri degli Istituti di vita consacrata (I.1.). Secondo l’Autore, nel modificare il Libro VI CIC/21 non sono state tenute in considerazione le esigenze della disciplina della vita consacrata (I.2.). Il legislatore ha mantenuto la precedente tecnica legislativa del Codice del 1983, non prevedendo delitti e pene speciali solo per i religiosi (I.2.2.3.). L’unico cambiamento epocale è l’estensione della responsabilità penale a tutte le persone consacrate nel nuovo canone 1398, § 2 CIC/21 (I.2.2.2.). Per quanto riguarda i religiosi, l’Autore sostiene che si può parlare di una responsabilità a doppio binario, penale e disciplinare, che sono indipendenti e presuppongono una concezione puramente disciplinare e non teologica della vita dei consigli evangelici (I.2.3.). L’Autore distingue tra il precetto penale, di cui al can. 1319, § 1 CIC/21, e il precetto formale che può essere previsto nei vari diritti propri degli Istituti di vita consacrata (I.3.). Nel considerare la persona consacrata come autore del delitto canonico, l’Autore analizza i delitti comuni (II.1.), avanzando la tesi che l’appartenenza allo stato di persone consacrate è una circostanza aggravante comune ai sensi del can. 1326, § 1 n. 2 CIC/21 (II.2.). Vengono indicati i singoli delitti di cui possono essere autori i religiosi (II.3.1., II.3.3.) e le persone consacrate, criticando a questo proposito il can. 1398, § 2 CIC/21 (II.3.2.). Infine, l’Autore rileva che la dimissione dall’Istituto di vita consacrata e dalle Società di vita apostolica non è prevista come pena espiatoria perpetua nel nuovo canone 1336, § 4, n. 4, e nel canone 1338, § 1, n. 2 CIC/21 (III.1, III.2). Tuttavia, ciò non esclude teoricamente l’inserimento di tale pena nel diritto proprio, sulla base dei canoni 1312, § 2 e 1336, § 1 CIC/21 (arg. ex can. 1315, § 2 CIC/21 a contrario), anche se tale soluzione non sembra pratica (III.3.).

  • Research Article
  • 10.54103/2464-8914/27627
Il giudice e lo storico. Per una storia della strage di Piazza della Loggia
  • Dec 23, 2024
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Questo saggio ricostruisce la storia dei processi celebrati per la strage di Piazza della Loggia – 28 maggio 1974, otto morti e oltre cento feriti – legata – come altre tra il 1969 e il 1980 – alla strategia della tensione. Al tempo della guerra fredda, per la paura del comunismo al potere anche in Italia, i Servizi opposero il segreto politico-militare agli inquirenti, depistarono le indagini, ritardarono di decenni la condanna dei responsabili, esecutori materiali, fiancheggiatori, mandanti; molti rimasero impuniti. In quegli anni la magistratura e la cultura giuridica avvertirono un campo di tensione tra le logiche del processo penale, inteso ad accertare la responsabilità dei singoli imputati, e la verità storica, anche oltre i ‘vincoli’ processuali. Il giudice si fece ‘storico’; la sentenza 22 luglio 2015 della Corte di assise di apppello di Milano considerò le risultanze dello stesso processo come «prova» e collocò la strage nel suo «contesto». La ricerca del ‘perchè’ dello stragismo porto al ‘chi’, nell’«ambito storico-politico, ma anche in quello giudiziario»; il 20 giugno 2017 la Cassazione confermò la strategia processuale, rendendo definitive le condanne di Carlo Maria Maggi – ‘capo’ indicusso di Ordine nuovo – e Maurizio Tramonte – collaboratore dei Servizi – all’epoca esponenti della «destra radicale di matrice eversiva».

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Note su “Stragi e strategie. Questioni di giustizia, verità e memoria”. 8 maggio 2024, Brescia
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